Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Costituzione, può, con determinazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo 1 e dell'art